Art. 7.
  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1996, le strutture trasfusionali di
diritto  privato  di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n.
107,  le  aziende  ed  i  centri  di  produzione  di emoderivati e di
emodiagnostici  di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107
del  1990,  gli  importatori  di  sangue  umano conservato e dei suoi
derivati  e  di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge
n. 107 del 1990, nonche' tutte le istituzioni sanitarie private nelle
quali    si    pratica    l'attivita'   trasfusionale   sono   tenuti
obbligatoriamente  all'assicurazione  per  la responsabilita' civile,
prevista  all'articolo  2043 del codice civile, per i danni derivanti
dalla  distribuzione  e  dalla somministrazione del sangue umano, dei
suoi componenti e degli emoderivati.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano altresi' ai
soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della
distribuzione e della somministrazione dei vaccini.
  3.  Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi
dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro il 31
ottobre  1995,  sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.