Art. 8.
  1.   L'autorizzazione   alla   produzione,  al  commercio  ed  alla
detenzione  di  coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma
4,  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalle regioni
o dall'autorita' sanitaria locale competente per territorio.