IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonche' per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza. 2. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. 3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa. 4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.