IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   disciplinare   gli   effetti   derivanti   dalla
soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU),
nonche'  per  definire  criteri  di  determinazione  del diritto alla
pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Commissione centrale per la riscossione unificata
                    dei contributi in agricoltura

  1.  Per  effetto  della  soppressione del Servizio per i contributi
agricoli  unificati  (SCAU)  disposta dall'articolo 19 della legge 23
dicembre  1994,  n.  724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione
dei  premi  e  dei  contributi  di  previdenza ed assistenza sociale,
dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo,
rimane  unificata  ed  e'  attribuita  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS)  che  ne  dispone  la  ripartizione  tra
l'Istituto  nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
  2.  E'  costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di  cui  al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei  lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e  dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
  3.  La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra
i  propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
  4.  La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli
articoli  10  e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in  seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del
predetto  decreto;  formula  pareri  in  ordine  alla  determinazione
annuale  dei  salari  medi  provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera  per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo di bestiame;
esercita   attivita'   consultiva  nei  confronti  del  consiglio  di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola.