Art. 3.
   Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianita'
                  degli operai agricoli dipendenti

  1.  Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n.  638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono  richiesti  35  anni  di  anzianita' assicurativa e un requisito
minimo  di  contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte  da  contribuzione  figurativa  per malattia e per indennita'
ordinaria  di  disoccupazione.  L'anno  di contribuzione dei suddetti
operai  agricoli  ai  fini  del  diritto  a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
  2.  Per  le  giornate di contribuzione inferiore a 270, riferite ad
anni   antecedenti   il  1  gennaio  1984,  la  rivalutazione  con  i
coefficienti  2,60  e  3,86,  di  cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge  di  cui  al  comma 1, non puo' determinare per ciascun
anno  il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.