Art. 3.
   1. All'onere derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  17  milioni  annue a decorrere dall'anno 1995, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.