Art. 2. Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura 1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti autorita' di cui all'art. 1, comma 3. 2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato in conformita' all'allegato 2. 3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa funzionano in maniera adeguata. 4. Le registrazioni delle temperature, cosi' ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.