Art. 2.
                   Caratteristiche degli strumenti
          per la registrazione automatica della temperatura
  1.  Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura
devono   essere   conformi   alle   specifiche   tecniche   riportate
nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti
autorita' di cui all'art. 1, comma 3.
  2.   Il   posizionamento  delle  sonde  termometriche  deve  essere
effettuato in conformita' all'allegato 2.
  3.  I  valori  di temperatura rilevati devono essere immediatamente
disponibili  e  fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria
all'interno  del  veicolo,  sufficienti  per verificare se l'impianto
frigorifero  ed  il  sistema  di  distribuzione dell'aria della cassa
funzionano in maniera adeguata.
  4.  Le  registrazioni  delle  temperature,  cosi'  ottenute, devono
essere  datate  e conservate per almeno un anno dai destinatari degli
alimenti surgelati.