Art. 3.
                     Banchi e armadi frigoriferi
  1. L'apparecchiatura frigorifera dei punti vendita e' costituita da
banchi  o  da  armadi chiusi, aventi cioe' dispositivi di chiusura in
materiale  coibente  incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o
da  armadi  aperti, aventi cioe' dispositivi di chiusura in materiale
coibente non incorporati ed asportabili.
  2. I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono
essere    impiegati    obbligatoriamente    durante    la    chiusura
dell'esercizio,   nel   caso  di  disservizio  delle  apparecchiature
frigorifere  e  nel  caso  di interruzione dell'erogazione di energia
elettrica a qualsiasi causa imputabile.
  3.  Nei  casi  di  disservizio o di interruzione dell'erogazione di
energia  elettrica,  il  responsabile  dell'esercizio di vendita deve
adottare  le  necessarie  misure per assicurare il mantenimento delle
temperature  prescritte,  evitando  ogni  operazione  di immissione o
prelievo di alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata
dell'erogazione   di   energia   elettrica,   deve   predisporre   il
funzionamento  delle  apparecchiature a regime massimo almeno due ore
prima della sospensione.
  4.  Le  disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non
si   applicano   nel  caso  di  apparecchiature  frigorifere  il  cui
funzionamento  risulti  assicurato  da  energia  elettrica erogata da
fonti alternative.
  5.  I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una
chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere
superata  dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti
di  un  termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al
punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.
  6.  I  banchi  espositori  chiusi  e  gli armadi frigoriferi devono
essere  dotati  di  un termometro, facilmente visibile, collocato sul
frontale dell'apparecchio.
  7.  Prodotti  diversi da quelli surgelati possono essere introdotti
insieme  agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di
cui  al  comma  1,  a  condizione  che  siano  contenuti in involucri
protettivi e che, al momento dell'immissione, abbiano una temperatura
non superiore a - 18 ›C.