Art. 4.
              Modalita' di controllo e di campionamento
  1.  La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata
secondo le modalita' indicate all'allegato 3.
  2. Le modalita' di campionamento per il controllo della temperatura
degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.
  3.  Gli  allegati possono essere modificati o integrati con decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per
adeguarli   a   nuove   tecnologie,   a  prescrizioni  comunitarie  e
raccomandazioni   dell'organizzazione  internazionale  di  metrologia
legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.