Art. 4. Modalita' di controllo e di campionamento 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalita' indicate all'allegato 3. 2. Le modalita' di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4. 3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.