Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  L'installazione  sui  mezzi di trasporto degli strumenti per la
registrazione  automatica  della  temperatura  deve essere effettuata
entro  diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 25 settembre 1995
                                      Il Ministro dell'industria
                                   del commercio e dell'artigianato
                                                  CLO'
Il Ministro della sanita'
       GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 243