IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
rifinanziamento   del   decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
per  assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  programmati  in
agricoltura,  nonche' di consentire alle aziende agricole di accedere
agli  interventi  compensativi  del  Fondo di solidarieta' nazionale,
anche  per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico
di  colture  ammissibili  all'assicurazione  agevolata  che non siano
state di fatto assicurate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali,   di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in
agricoltura  previsti  per  l'anno  1995, lo stanziamento di lire 800
miliardi   di   cui  al  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
recante,  tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati
in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi.
  2.  Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con
riferimento  alle attivita' di propria competenza, entro il 30 luglio
1996,  redigono  apposita  relazione  al  Parlamento  con la quale si
descrive  il  grado  di  utilizzazione delle risorse finanziarie rese
complessivamente disponibili.
  3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.