Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.".