Art. 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
il  secondo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "A decorrere dagli
eventi  calamitosi  verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal
computo  del  35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle
produzioni  assicurate,  relativamente  agli  eventi  determinati dal
decreto di cui all'articolo 9, comma 2.".