IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il risanamento ambientale dell'area industriale di
Bagnoli;
  Considerato  che  con  la  cessazione  dell'attivita'  gia'  svolta
dall'ETERNIT,  in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il
predetto  intervento  riveste  carattere  di  priorita' per l'elevato
rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della
citata  aerea,  come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre
1993  e  9  marzo  1994  sottoscritti  dai  Ministri interessati, dal
presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente
o per il tramite di societa' partecipate e quando occorra di societa'
specializzate,   provvede   al   risanamento  ambientale  dei  sedimi
industriali  interessati  di  societa'  del  Gruppo,  sulla  base del
progetto   del   "Piano  di  recupero  ambientale  -  Progetto  delle
operazioni  tecniche  di bonifica dei siti industriali dismessi nella
zona  ad  elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed
occupazionale   di   Bagnoli"  di  cui  alle  delibere  del  Comitato
interministeriale  per la programmazione economica del 13 aprile 1994
e  del  20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette
Ufficiali  n.  184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e
sulla  base  di  uno  specifico  piano di risanamento predisposto dal
Ministero  dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  secondo le prescrizioni tecniche per
l'attuazione  del  progetto del Ministero dell'ambiente approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995.
  2.  Per  la  realizzazione  delle attivita' di cui al comma 1 viene
utilizzato   in  via  prioritaria  personale  in  cassa  integrazione
dell'ILVA  e delle societa' collegate di cui alle intese con le parti
sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.
  3. Previa intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da
destinare  agli  interventi  ed  alle  modalita'  di  erogazione,  da
sottoscrivere  entro  quaranta giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto   tra  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del
tesoro,  la  regione  Campania,  la provincia di Napoli, il comune di
Napoli   e   l'IRI,  a  titolo  di  concorso  negli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzato il conferimento, per
stati  di  avanzamento, all'IRI dei seguenti importi: a) lire 171.540
milioni  a  carico  dei  fondi  di  cui all'articolo 4 della legge 18
aprile  1984,  n.  80, gia' trasferiti alla regione Campania; b) lire
90.000  milioni  mediante  riduzione  degli stanziamenti iscritti sui
capitoli  7705  e  8501  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente,  rispettivamente,  per  lire 62.000 milioni e per lire
23.000  milioni per l'anno 1995 e per lire 5.000 milioni sul medesimo
capitolo  7705  per  l'anno  1996,  intendendosi  corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 6 della legge
28 agosto 1989, n. 305.
  4.  Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del tesoro ed
il Ministro dell'ambiente, e' costituito un Comitato di coordinamento
e  di  alta  vigilanza delle attivita' di cui al comma 1, composto da
sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  con  funzioni  di
presidente,  uno  dal  Ministro  dell'ambiente,  uno dal Ministro del
tesoro,  uno  dal  Ministro  della  sanita', uno dal presidente della
regione  Campania,  uno dal presidente della provincia di Napoli, uno
dal  sindaco  di  Napoli.  Compete  al  Comitato  la  nomina  di  una
commissione  di  esperti  per  il  controllo ed il monitoraggio delle
attivita'  di  cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il
Comitato  di  coordinamento  e  di alta vigilanza svolge, ove occorra
opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai
sensi  e  per  gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  deliberando  con  la  presenza dei
rappresentanti   delle  amministrazioni  interessate  agli  specifici
argomenti da trattare.
  5.  In  caso  di  acquisizione  delle  aree  oggetto di risanamento
ambientale  di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato
o  di  enti  territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il
valore  dell'area  agli  effetti  dell'indennizzo  o del prezzo della
cessione  volontaria e' decurtato dell'incremento di valore dell'area
conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
  6. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata
del   bilancio   dello   Stato,  capo  XXIV,  capitolo  3655  e  sono
riassegnate,  unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera
b),  ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per essere corrisposte
all'IRI.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio anche nel conto dei
residui.