Art. 10.
   1.  Chiunque  produce,  cede o riceve a qualsiasi titolo, importa,
esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque
usa   i  composti  chimici  di  cui  alla  tabella  1  allegata  alla
convenzione,  in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma
1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2,
e'  punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da 100 a 500 milioni di lire.
   2.  Chiunque  importa  o  esporta  i  composti chimici di cui alle
tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50 a 250 milioni di lire.
   3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alle leggi
2  ottobre  1967,  n.  895,  18  aprile  1975,  n.  110, e successive
modificazioni,  9  luglio  1990,  n. 185. e 27 febhraio 1992 n. 222 e
successive modificazioni.