Art. 12.
   1.   Chiunque   impedisce  l'esecuzione  della  ispezione  di  cui
all'articolo  8  o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con
la reclusione da due a cinque anni.
   2. Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali
o  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria che compongono la scorta del
nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore
della  Repubblica  presso  il tribunale competente per territorio, il
quale,  ascoltati  i  soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne
dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.