Art. 14.
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato  in  lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.