Art. 15.
   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato
di  concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  del  commercio  con  l'estero, della
difesa,  dell'interno,  della  sanita'  e  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare,
le  procedure  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande di
autorizzazione  di  cui  agli  articoli  3 e 4, i termini entro cui i
relativi  procedimenti  si concluderanno con il rilascio o il diniego
dell'autorizzazione,   gli   obblighi   di   comunicazione   di   cui
all'articolo  6  nonche'  i  soggetti,  le  forme  e le modalita' per
l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI
della convenzione e relativi annessi.