Art. 16
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2.  Le  disposizioni  contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11,
12,  13  e  14  hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della
convenzione di cui all'articolo 1.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  AGNELLI, Ministro degli esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI