Art. 16
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11,
12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della
convenzione di cui all'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
AGNELLI, Ministro degli esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI