Art. 3. 
   1. Sono vietati la  produzione,  la  cessione  o  la  ricezione  a
qualsiasi  titolo,  l'acquisto,  l'importazione,  l'esportazione,  il
transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2  -
dei composti  chimici  elencati  nella  tabella  1  dell'annesso  sui
composti chimici della convenzione, nonche' di  ogni  altro  composto
che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo  di  fabbricazione
di armi chimiche. 
   2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e  quelle
di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi
della  parte  VI  dell'annesso  sulle  verifiche,  sono  soggette  ad
autorizzazione, rispettivamente, del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero. 
   3. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
rilascia,  nell'ambito  delle   proprie   competenze,   le   predette
autorizzazioni  previo  espletamento  dell'istruttoria  su   conforme
parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5. 
   4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le  prescritte
autorizzazioni. previo parere del comitato previsto  dall'articolo  5
della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con
le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali  fini  il  comitato,
quando  e'  chiamato  ad  esprimere  il  suo  parere  su  domande  di
autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, e' integrato
da un rappresentante del Ministero della sanita' e puo' avvalersi  di
esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.