Art. 4.
   1.  L'importazione  e  l'esportazione  nei confronti dei Paesi non
parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2
e  3  dell'annesso  della convenzione sono soggette ad autorizzazione
del  Ministero  del  commercio  con l'estero, in conformita' a quanto
disposto  dalle  parti  VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della
convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3,
comma 4.