Art. 5.
   1.  E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini
del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
   2.  Il  comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari
esteri   ed   e'   composto   da   un  rappresentante  del  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di  qualifica
dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei
seguenti   Ministeri:  affari  esteri,  interno,  difesa,  sanita'  e
universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto
sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
   3.  il  comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti
del  settore  designati  dai  Ministri  della difesa, della sanita' e
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati
dal  Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  coommercio  e dell'artigianato. Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
e'   determinato   l'importo   del   gettone   di   presenza  per  la
partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.
4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi
dei suoi componenti.