Art. 6.
   1.  Hanno  l'obbligo  di  fornire al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  i  dati  e le informazioni richiesti
dall'articolo  VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di
cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:
    a)  producono,  lavorano  e  impiegano  per  la  trasformazione i
composti  chimici  elencati  nelle  tabelle  1  e  2 dell'annesso sui
composti chimici della convenzione;
    b)   producono  i  composti  chimici  elencati  nella  tabella  3
dell'annesso sui compostl chimici della convenzione;
    c)  svolgono  le  attivita'  elencate nella parte IX dell'annesso
sulle verifiche della convenzione stessa.
   2.  Le  informazioni  e  i  dati utili ai fini delle dichiarazioni
iniziali  debbono  essere  forniti  al  Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  dai  soggetti di cui al comma 1 entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo   le  modalita'  e  procedure  prescritte  dalla  commissione
preparatoria   dell'organizzazione  per  la  proibizione  delle  armi
chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15.