Art. 6.
1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti
dall'articolo VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di
cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i
composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui
composti chimici della convenzione;
b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3
dell'annesso sui compostl chimici della convenzione;
c) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso
sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni
iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione
preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi
chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15.