Art. 7.
   1.   L'autorita'   nazionale   di   cui   all'articolo   9   e  le
amministrazioni   interessate   assicurano   la   riservatezza  delle
informazioni   di  cui  vengono  a  conoscenza  nell'esercizio  degli
adempimenti   di   rispettiva  competenza  per  l'applicazione  della
presente   legge,   conformemente  alle  disposizioni  di  legge  sul
trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.