Art. 8.
   1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  o le societa' titolari di un
immobile   o  di  un'area  sottoposta  ad  ispezione  sono  tenuti  a
consentire  l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei
luoghi  da  ispezionare  in  esecuzione degli obblighi previsti dalla
convenzione,  nonche'  ad  agevolare la conduzione dell'ispezione e a
fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie
per il buon esito dell'ispezione stessa.