Art. 9.
   1.  Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il
Ministero  degli affari esteri e' designato come autorita' nazionale.
Esso  si  avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della
collaborazione   del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero  della
difesa,    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  e del Ministero del commercio con l'estero. Per gli
adempimenti  di rispettiva competenza, puo' essere richiesta altresi'
la collaborazione di altri Ministeri interessati.