IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Estinzione di crediti di imposta 1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto gia' previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.