IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta e di
riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Estinzione di crediti di imposta
1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti
d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli
1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata
l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto
a quanto gia' previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a
lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede
all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a
ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei
titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a
decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il
1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti
dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma
1.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di
imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle
di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni
contabili.