Art. 2. Riversamento dell'acconto IVA 1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5-bis, le parole da: "le aziende e gli istituti di credito" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre."; b) il secondo periodo del comma 5-ter e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.".