IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352;
  Visto l'art. 1 della legge 12 novembre 1993, n. 448;
  Udito  il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso  in  data  17
marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 14629 in data 2 ottobre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque  rientranti  nell'ambito  delle  attribuzioni  del
Ministero  del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da
questo dipendenti, ai  quali  si  applica,  temporaneamente  o  senza
limiti  di tempo, l'esclusione del diritto di accesso di cui all'art.
24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento amministrativo e sul  diritto  di  accesso  ai
          documenti   amministrativi".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 24:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio  del diritto di accesso e di altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese  garantendo  peraltro  agli  interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  essi
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essa possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri), prevede che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
             "Art. 8 (Disciplina dei casi di  esclusione).  -  1.  Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti di cui all'art. 24,  comma  4,  della  legge  7
          agosto  1990,  n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
             2. I documenti non possono essere sottratti  all'accesso
          se  non  quando siano suscettibili di recare un pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti  informazioni
          connesse  a  tali  interessi  sono considerati segreti solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale  fine,
          le   amministrazioni   fissano,   per   ogni  categoria  di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono stati sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso  ove  sia  sufficiente far ricorso al potere di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4,  i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
               a) quando  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro
          divulgazione   possa  derivare  una  lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e   alla   difesa,   nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare riferimento alle ipotesi previste nei  trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
               b)  quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione,  di  determinazione  e  di   attuazione   della
          politica monetaria e valutaria;
               c)  quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni   delle  persone  coinvolte,  nonche'  l'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d) quando i documenti riguardino la vita privata o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici".
             -  Il testo dell'art. 1 della legge 12 novembre 1993, n.
          448, e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' convertito  in  legge
          il   decreto-legge  14  settembre  1993,  n.  358,  recante
          differimento del termine previsto dall'art. 13 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per
          l'adozione  dei  regolamenti  concernenti  le  categorie di
          documenti da  sottrarre  all'accesso,  nonche'  di  termini
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
             -  Il  testo  dell'art.  27  della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art. 27. - 1. E' istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentito  il Consiglio dei Ministri. Essa e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali due senatori e due deputati designati dai  Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui  alla  legge  2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
          rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i  professori
          di  ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3. La commissione e' rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a  carico  dello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
             5. La commissione  vigila  affinche'  venga  attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza delle attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi  e  regolamenti che siano utili a realizzare la
          piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui  all'art.
          22.
             6.  Tutte  le  amministrazioni  sono tenute a comunicare
          alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7.  In  caso  di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1 dell'art. 18, le misure  ivi  previste  sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, si  veda  in  nota  alle
          premesse.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota alle premesse.