Art. 2.
          Categorie di documenti attinenti alla sicurezza,
        alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma  5,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla esigenza di salvaguardare la  sicurezza,  la  difesa  nazionale,
nonche'  l'esercizio  della sovranita' nazionale, la continuita' e la
correttezza   delle   relazioni   internazionali,   sono    sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a)  atti  relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e
controllo di bilancio e spesa, attinenti a  programmi  connessi  alle
esigenze  di  difesa  e relativi all'attivita' di approvvigionamento,
acquisizione,  dislocazione  di  beni  immobili  e  mobili,  gestione
tecnico-operativa   e   manutenzione   di   mezzi,  armi,  munizioni,
esplosivi,  materiali  e  procedure  classificati,  nonche'   accordi
intergovernativi di sicurezza e difesa comune;
    b)  atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di
finanziamento,  previsione  e  controllo  di  bilancio,   riguardanti
situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile;
    c)  atti,  studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione  italiana  nell'ambito  di  accordi  internazionali   sulla
politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;
    d) atti preparatori del Consiglio della Comunita' europea;
    e)  atti  preparatori  dei  negoziati  della  Comunita'  europea,
nonche' degli accordi multilaterali di  ristrutturazione  del  debito
estero;
    f)   documenti,  studi,  proposte,  relazioni,  indagini  e  atti
relativi alla partecipazione  italiana  alle  istituzioni  creditizie
internazionali;
    g)   atti   relativi   alla  programmazione  ed  alla  iniziativa
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali,  atti  e
relazioni   degli   uffici   dei  servizi  ispettivi  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 8, comma  5,  lettera  a),  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.