Art. 2. Categorie di documenti attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, nonche' l'esercizio della sovranita' nazionale, la continuita' e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) atti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di difesa e relativi all'attivita' di approvvigionamento, acquisizione, dislocazione di beni immobili e mobili, gestione tecnico-operativa e manutenzione di mezzi, armi, munizioni, esplosivi, materiali e procedure classificati, nonche' accordi intergovernativi di sicurezza e difesa comune; b) atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio, riguardanti situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile; c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria; d) atti preparatori del Consiglio della Comunita' europea; e) atti preparatori dei negoziati della Comunita' europea, nonche' degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito estero; f) documenti, studi, proposte, relazioni, indagini e atti relativi alla partecipazione italiana alle istituzioni creditizie internazionali; g) atti relativi alla programmazione ed alla iniziativa dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti e relazioni degli uffici dei servizi ispettivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.