Art. 3. Categorie di documenti attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei processi stessi: a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull'andamento dei mercati finanziari e valutari nonche' sulla politica fiscale e di spesa pubblica; b) elaborazioni, simulazioni e previsioni concernenti misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e di quello pubblico allargato; c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all'emissione di prestiti in eurolire; d) atti relativi agli interventi dell'Amministrazione in campo monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di cui alla successiva lettera e); e) atti di programmazione e di iniziativa dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera b), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.