Art. 4.
Categorie  di  documenti  attinenti  all'ordine  ed  alla   sicurezza
   pubblica   nonche'  alla  prevenzione  e  alla  repressione  della
   criminalita'.
   1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di  salvaguardare  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
nonche'  la  prevenzione  e  la  repressione della criminalita', sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) atti e documenti relativi alle  iniziative  di  finanziamento,
previsione  e  controllo  di  bilancio e spesa, attinenti a programmi
connessi  alle  esigenze  di   polizia   e   sicurezza   e   relativi
all'attivita'   di   approvvigionamento,   dislocazione,  gestione  e
manutenzione di infrastrutture, tecnologie, mezzi,  armi,  munizioni,
esplosivi  e  materiali  classificati  in  dotazione  alle  forze  di
polizia;
    b) documenti di programmazione e di iniziativa dell'attivita'  di
vigilanza  e  di  ispezione,  nonche'  verbali,  atti e relazioni dei
servizi  ispettivi  facenti  capo  all'Amministrazione  del   tesoro,
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevezione
e repressione della criminalita';
    c)  atti  relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche
grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di  moneta,
carta moneta e titoli di Stato;
    d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio
dell'Amministrazione,  alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o
atti  tecnici  concernenti  attrezzature  e  impianti   soggetti   ad
omologazione  ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo
e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 8, comma  5,  lettera  c),  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.