Art. 5.
         Categorie di documenti attinenti alla riservatezza
                    di persone, gruppi ed imprese
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone,  gruppi  ed
imprese,  salva  per costoro la garanzia della visione degli atti dei
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per  la
difesa  dei  loro  interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le
seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti  diversi
da chi richiede l'accesso:
    a) atti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale,
ai   lavori  delle  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  e  degli
organismi  preposti  alle  valutazioni  ed  alle  scelte  riguardanti
l'avanzamento   del   personale   dipendente,  nonche'  gli  atti  di
assegnazione  e  destinazione  dei  dipendenti  e  dei  vincitori  di
concorso, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti;
    b)  rapporti  informativi e relazioni disciplinari concernenti il
personale dipendente del Ministero del tesoro, nonche' documentazione
attinente  a  procedimenti  disciplinari  e  penali   o   concernente
l'istruzione   dei  ricorsi  amministrativi  prodotti  dal  personale
dipendente, o riguardante  inchieste  ispettive  sommarie  e  formali
ovvero  indagini  ed  istruttorie  sull'attivita'  degli  uffici  e/o
singoli dipendenti su iniziativa dell'Amministrazione o a seguito  di
segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e
similari;
    c)  atti  relativi  ad  accertamenti medico-legali o comunque che
riguardino la salute delle persone,  inclusi  quelli  concernenti  la
sussistenza   di   condizioni   psicofisiche   che  costituiscono  il
presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi;
    d) atti relativi a provvedimenti di  dispensa  dal  servizio,  di
destituzione o di decadenza dall'impiego;
    e)   documentazione  caratteristica,  matricolare  e  concernente
situazioni private del dipendente;
    f) documentazione relativa alla emanazione di ordini di  servizio
istituzionalmente  riservati  agli  organi ministeriali, quando dalla
loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio  alla
riservatezza dei dipendenti o di terzi;
    g)  atti,  studi, analisi, comunicazioni, relazioni e proposte di
carattere economico-finanziario e congiunturale attinenti allo Stato,
agli Enti pubblici e privati ed alle banche  e  societa'  su  cui  lo
Stato esercita forme di partecipazione e/o controllo;
    h)   atti  relativi  alla  situazione  finanziaria,  economica  e
patrimoniale di persone, gruppi, imprese,  amministrazioni  pubbliche
ed  enti, anche disciolti, comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa;
    i) atti,  studi,  analisi,  relazioni,  proposte,  denunce  degli
organi  e  dei  rappresentanti  ministeriali  in  seno alle pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche  ed  alle
societa' partecipate o controllate;
    l)   singoli   atti   istruttori,   studi,   analisi,  relazioni,
comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti riguardanti  sussidi,
indennizzi,  finanziamenti,  assunzioni  o  erogazioni  di prestiti e
mutui,  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  enti  pubblici  e
privati,   banche,  societa',  quando  dalla  loro  conoscenza  possa
derivare effettivo  e  concreto  pregiudizio  alla  riservatezza  dei
dipendenti  o  di  terzi  e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  dall'art.  22  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412,  in  ordine alla pubblicita' dei criteri di
erogazione ed all'elenco dei destinatari;
    m) documentazione relativa all'autorizzazione  concessa  ad  enti
pubblici e privati di emettere prestiti obbligazionari;
    n)   documenti,   atti,   studi,  analisi,  relazioni,  proposte,
istruzioni,  comunicazioni,  autorizzazioni,   denunce   sull'assetto
proprietario,   la   costituzione,   la   fusione,  lo  scorporo,  il
commissariamento,lo scioglimento e la liquidazione, il funzionamento,
la cessione e tutte le attivita' connesse di enti pubblici e privati,
societa', banche, sui quali l'Amministrazione esercita  una  funzione
di  partecipazione  o  di  controllo,  ovvero  esercita una influenza
determinante,  ovvero  eroga  contribuzioni  in  beni  o  di   natura
finanziaria ancorche' di carattere saltuario;
    o)  proposte,  valutazioni,  elaborazioni  e  relative  modifiche
inerenti alle deliberazioni di Comitati interministeriali, fino  alla
data dell'adozione di queste;
    p)  rapporti  e  denunce  agli organi giudiziari e agli uffici di
procura presso la Corte dei conti e atti  degli  stessi  organi,  ove
siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano
responsabilita'    penali,    amministrative,    contabili    o    la
sottoponibilita' a misure di prevenzione;
    q) atti e documenti di promovimento di azioni di  responsabilita'
penale, amministrativa e contabile;
    r)  documenti  riguardanti la posizione giuridica, professionale,
contributiva,  economico-finanziaria  e  tecnica  delle   ditte   che
partecipano   a   gare   per   forniture   e   per   servizi  indette
dall'Amministrazione del tesoro;
   s) atti, verbali e proposte delle commissioni aventi il compito di
prendere  in  esame  le  domande  di  partecipazione  alle  gare  per
l'acquisto di beni o per l'espletamento di servizi;
    t) atti e verbali delle commissioni per l'aggiudicazione di beni,
forniture e servizi;
    u)  studi,  atti  e  documenti concernenti la gestione dei titoli
azionari o di partecipazioni societarie di proprieta' dello Stato, le
operazioni di cessione e collocamento di detti  titoli  sul  mercato,
nonche' la rappresentanza dello Stato nell'assemblea dei soci;
    v) documenti contenenti notizie sul debito pubblico al portatore,
a  norma degli articoli 57 del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e  221,  comma
2,  del  regolamento  emanato  con regio decreto 19 febbraio 1911, n.
298;
    z)  atti  relativi  a  procedimenti  sanzionatori  di  competenza
dell'Amministrazione, quando dalla loro conoscenza possa derivarne un
pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi;
    aa)   atti   relativi   agli   interventi   e   ai  provvedimenti
sanzionatori, se connessi  a  procedimenti  giurisdizionali,  penali,
amministrativi o contabili.
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 5, lettera d), del
          D.P.R. 27 giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, piu' volte citata, e' il seguente:
             "Art.  12.  -  1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici e privati sono subordinate alla  predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,   nelle   forme   previste    dai    rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
             - Il testo dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, e' il seguente:
             "Art. 22 (Albi dei beneficiari di provvidenze di  natura
          economica).  -  1.  Oltre  a quanto stabilito dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, le  amministrazioni  dello  Stato,  le
          regioni,  comprese  le  regioni  a  statuto  speciale, e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e
          gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro  il
          31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone
          fisiche,   cui   siano  stati  erogati  in  ogni  esercizio
          finanziario contributi,  sovvenzioni,  crediti,  sussidi  e
          benefici  di  natura  economica  a  carico  dei  rispettivi
          bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente  e  trasmessi
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri entro il 30
          aprile di ogni anno.
             2. Per  ciascun  soggetto  che  figura  nell'albo  viene
          indicata  anche  la  disposizione di legge sulla base della
          quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
             3. Gli albi istituiti  ai  sensi  del  comma  1  possono
          essere  consultati  da  ogni  cittadino. Le amministrazioni
          pubbliche preposte alla tenuta degli albi e  la  Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri  ne  assicurano  la  massima
          facilita' di accesso e pubblicita'".
             - Il testo dell'art. 57 del testo  unico  approvato  con
          D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, e' il seguente:
             "Art.  57 (Comunicazione al giudice penale). - Qualora i
          titoli  siano  presentati  all'Amministrazione  del  debito
          pubblico  posteriormente alla notifica del provvedimento di
          sequestro, l'Amministrazione stessa  si  limita,  nel  solo
          interesse della giustizia penale ad informare la competente
          autorita'  senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta
          sui titoli stessi".
             - Il testo dell'art. 221 del  regolamento  generale  sul
          debito  pubblico  approvato  con  R.D. 19 febbraio 1911, n.
          298, e' il seguente:
             "Art. 221. - Oltre che nei casi contemplati nel presente
          regolamento  in relazione all'art. 47 del testo unico delle
          leggi non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione,
          se non per constatare la esistenza di iscrizioni nominative
          o di vincoli annotati  sulle  medesime,  per  le  quali  si
          giustifichi  uno  speciale  e legittimo interesse, da parte
          del  richiedente.  La  firma  sulla  domanda  deve   essere
          autenticata.
             L'Amministrazione  fornisce  qualsiasi notizia intorno a
          rendite nominative o al portatore  e  ai  relativi  titoli,
          quando   ne   sia   richiesta   dall'autorita'  competente,
          nell'interesse della giustizia penale".