Art. 5. Categorie di documenti attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso: a) atti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l'avanzamento del personale dipendente, nonche' gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti; b) rapporti informativi e relazioni disciplinari concernenti il personale dipendente del Ministero del tesoro, nonche' documentazione attinente a procedimenti disciplinari e penali o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardante inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull'attivita' degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell'Amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari; c) atti relativi ad accertamenti medico-legali o comunque che riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi; d) atti relativi a provvedimenti di dispensa dal servizio, di destituzione o di decadenza dall'impiego; e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente; f) documentazione relativa alla emanazione di ordini di servizio istituzionalmente riservati agli organi ministeriali, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi; g) atti, studi, analisi, comunicazioni, relazioni e proposte di carattere economico-finanziario e congiunturale attinenti allo Stato, agli Enti pubblici e privati ed alle banche e societa' su cui lo Stato esercita forme di partecipazione e/o controllo; h) atti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti, anche disciolti, comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; i) atti, studi, analisi, relazioni, proposte, denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle societa' partecipate o controllate; l) singoli atti istruttori, studi, analisi, relazioni, comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti riguardanti sussidi, indennizzi, finanziamenti, assunzioni o erogazioni di prestiti e mutui, da parte di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, banche, societa', quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla pubblicita' dei criteri di erogazione ed all'elenco dei destinatari; m) documentazione relativa all'autorizzazione concessa ad enti pubblici e privati di emettere prestiti obbligazionari; n) documenti, atti, studi, analisi, relazioni, proposte, istruzioni, comunicazioni, autorizzazioni, denunce sull'assetto proprietario, la costituzione, la fusione, lo scorporo, il commissariamento,lo scioglimento e la liquidazione, il funzionamento, la cessione e tutte le attivita' connesse di enti pubblici e privati, societa', banche, sui quali l'Amministrazione esercita una funzione di partecipazione o di controllo, ovvero esercita una influenza determinante, ovvero eroga contribuzioni in beni o di natura finanziaria ancorche' di carattere saltuario; o) proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche inerenti alle deliberazioni di Comitati interministeriali, fino alla data dell'adozione di queste; p) rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilita' penali, amministrative, contabili o la sottoponibilita' a misure di prevenzione; q) atti e documenti di promovimento di azioni di responsabilita' penale, amministrativa e contabile; r) documenti riguardanti la posizione giuridica, professionale, contributiva, economico-finanziaria e tecnica delle ditte che partecipano a gare per forniture e per servizi indette dall'Amministrazione del tesoro; s) atti, verbali e proposte delle commissioni aventi il compito di prendere in esame le domande di partecipazione alle gare per l'acquisto di beni o per l'espletamento di servizi; t) atti e verbali delle commissioni per l'aggiudicazione di beni, forniture e servizi; u) studi, atti e documenti concernenti la gestione dei titoli azionari o di partecipazioni societarie di proprieta' dello Stato, le operazioni di cessione e collocamento di detti titoli sul mercato, nonche' la rappresentanza dello Stato nell'assemblea dei soci; v) documenti contenenti notizie sul debito pubblico al portatore, a norma degli articoli 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e 221, comma 2, del regolamento emanato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298; z) atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Amministrazione, quando dalla loro conoscenza possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi; aa) atti relativi agli interventi e ai provvedimenti sanzionatori, se connessi a procedimenti giurisdizionali, penali, amministrativi o contabili.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, piu' volte citata, e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Il testo dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "Art. 22 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). - 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'". - Il testo dell'art. 57 del testo unico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, e' il seguente: "Art. 57 (Comunicazione al giudice penale). - Qualora i titoli siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi". - Il testo dell'art. 221 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298, e' il seguente: "Art. 221. - Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento in relazione all'art. 47 del testo unico delle leggi non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione, se non per constatare la esistenza di iscrizioni nominative o di vincoli annotati sulle medesime, per le quali si giustifichi uno speciale e legittimo interesse, da parte del richiedente. La firma sulla domanda deve essere autenticata. L'Amministrazione fornisce qualsiasi notizia intorno a rendite nominative o al portatore e ai relativi titoli, quando ne sia richiesta dall'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale".