Art. 6. Periodo di differimento 1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le categorie di documenti indicati negli articoli precedenti la sottrazione all'accesso opera per il periodo a fianco di ciascuna categoria indicato, con decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte: a) documenti di cui all'art. 2, lettere c), d), 10 anni; documenti di cui alla lettera b), riguardanti la protezione civile, un anno; b) documenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), 10 anni; c) documenti di cui all'art. 5, lettera m), 5 anni; lettera i), 20 anni; lettera aa), 10 anni.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.