Art. 6.
                       Periodo di differimento
  1. Ai sensi e nei limiti dell'art.  24,  comma  6,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le  categorie
di  documenti  indicati  negli  articoli  precedenti  la  sottrazione
all'accesso opera per il  periodo  a  fianco  di  ciascuna  categoria
indicato,  con  decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il
procedimento di cui essi fanno parte:
    a) documenti  di  cui  all'art.  2,  lettere  c),  d),  10  anni;
documenti  di  cui alla lettera b), riguardanti la protezione civile,
un anno;
    b) documenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), 10 anni;
    c) documenti di cui all'art. 5, lettera m), 5 anni;  lettera  i),
20 anni; lettera aa), 10 anni.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 6, della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del  D.P.R.
          27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.