Art. 2. 
     1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo 
  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle
  classi a) e b) di cui all'articolo 8,  comma  10,  della  legge  24
  dicembre 1993, n. 537,  sono  fissate  per  i  grossisti  e  per  i
  farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di  vendita
  al pubblico al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il
  Servizio sanitario nazionale,  nel  precedere  alla  corresponsione
  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo  di  sconto  una
  quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei  ticket,  fatta
  eccezione per le farmacie  rurali  che  godono  dell'indennita'  di
  residenza alle quali e'  trattenuta  una  quota  pari  all'1,5  per
  cento. L'importo dello sconto dovuto dalla  farmacia  non  concorre
  alla determinazione della base imponibile ne' ai fini  dell'imposta
  ne' dei contributi dovuti dalla farmacia. 
     2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le 
  prestazioni  di  pronto  soccorso  ospedaliero   e   day   hospital
  diagnostico,  facoltativamente  disposte  dalle  regioni  e   della
  province autonome, non  concorrono  al  finanziamento  della  quota
  capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza  di  cui  al
  Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'articolo  1  del
  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e   successive
  modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno  a
  decorrere dal 1996 la quota capitaria  e'  rideterminata  al  netto
  delle predette somme. 
     3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al 
  finanziamento   del   Servizio   sanitario    nazionale    previste
  dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,
  sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento.  In
  ogni caso il maggior onere posto a carico delle  regioni  non  puo'
  essere superiore  alla  differenza  tra  l'incremento  annuo  delle
  entrate  tributarie  regionali  e  delle  devoluzioni  di   tributi
  erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato
  applicando un tasso annuo d'incremento pari  al  2  per  cento.  Il
  Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante  alle
  regioni. All'eventuale onere si provvede mediante  l'aumento  delle
  accise  sui  prodotti  superalcolici  in  modo  da  determinare  un
  incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere. 
     4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i medici di 
  medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con
  il Servizio  sanitario  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  8  del
  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e   successive
  modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo
  anno di eta'. 
     5. Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di 
  cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo  30  dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,  adottano
  lo standard di  dotazione  media  di  5,5  posti  letto  per  mille
  abitanti, di cui l'1 per mille  riservato  alla  riabilitazione  ed
  alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'articolo 8,  comma  18,
  della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  e  gli  standard  di  cui
  all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Agli
  ospedali che non raggiungevano alla data  del  30  giugno  1994  la
  dotazione minima di 120 posti letto, continuano  ad  applicarsi  le
  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo,  della
  legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  I  posti  letto  eccedenti  la
  dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in
  residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture  residenziali
  non ospedaliere e in servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando  i
  finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
  67. L'organizzazione  interna  degli  ospedali  deve  osservare  il
  modello dipartimentale al fine di consentire  a  servizi  affini  e
  complementari di operare in forma coordinata per  evitare  ritardi,
  disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le  regioni
  procedono ad attivita' di controllo  e  verifica  sulla  osservanza
  delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo,
  sul corretto utilizzo  da  parte  degli  erogatori  di  prestazioni
  sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel  trattamento  dei
  pazienti e sulla qualita' dell'assistenza. 
     6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 
  15 per cento dei fondi disponibili, su delibera  del  consiglio  di
  amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili,
  anche tramite accensione di  mutui  da  destinare  a  strutture  da
  locare al Servizio sanitario  nazionale  ovvero  a  centri  per  la
  riabilitazione, da destinare in via  prioritaria  agli  infortunati
  sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni,  nei  limiti
  dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti,  di  cui  l'1
  per  mille  riservato  alla  riabilitazione  ed  alla  lungodegenza
  post-acuzie. 
     7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, 
  del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
  modificazioni ed  integrazioni,  per  la  cessazione  dei  rapporti
  convenzionali in atto tra il  Servizio  sanitario  nazionale  e  la
  medicina specialistica, ambulatoriale,  generale  ivi  compresa  la
  diagnostica strumentale e  di  laboratorio,  e  l'instaurazione  di
  nuovi rapporti  fondati  sul  criterio  dell'accreditamento,  sulla
  modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
  verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e  delle
  prestazioni erogate, e' prorogato a non oltre il  30  giugno  1996.
  Rimane confermata altresi' agli assistiti  la  facolta'  di  libera
  scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli
  articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
  successive modificazioni e integrazioni. 
     8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed i 
  presidi ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis  e  7-ter,  del
  decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  come  modificato
  dall'articolo 6, comma 5, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,
  nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8,
  comma 5, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ferma   restando   la
  facolta' di libera scelta, le regioni e le unita' sanitarie locali,
  sulla  base  di  indicazioni  regionali,  contrattano,  sentite  le
  organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative,  con  le
  strutture  pubbliche   private   ed   i   professionisti   eroganti
  prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca
  quantita' presunte e  tipologia,  anche  ai  fini  degli  oneri  da
  sostenere. 
     9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione 
  delle prestazioni di cui  all'articolo  8,  comma  5,  del  decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
  integrazioni, le regioni fissano il livello massimo  delle  tariffe
  da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro
  un intervallo di variazione compreso tra il  valore  delle  tariffe
  individuate dal Ministro della sanita', con propri decreti, sentita
  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni  e
  le province autonome di Trento e di Bolzano, ed  una  riduzione  di
  tale valore non superiore al 20 per cento, fatti  salvi  i  livelli
  inferiori  individuati  in  base  alla  puntuale  applicazione  dei
  criteri di cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Ministro  della
  sanita' 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107
  del 10 maggio 1994. Per l'assistenza  specialistica  ambulatoriale,
  ivi compresa  la  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  il
  Ministro della sanita' individua,  entro  centoventi  giorni  dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette
  tariffe,  le  prestazioni  erogabili   nell'ambito   del   Servizio
  sanitario nazionale. 
     10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 
  24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti  per
  il comparto della Sanita',  si  interpretano  nel  senso  che  sono
  applicabili anche al personale medico veterinario e  ai  dipendenti
  degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  a  decorrere  dal  1
  gennaio 1996. 
     11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono 
  assicurare i  livelli  uniformi  di  assistenza  di  cui  al  Piano
  sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del  decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
  integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per  le  singole
  tipologie  di  prestazioni  sanitarie,  ivi  compresa  l'assistenza
  farmaceutica,  non  costituiscono  vincolo  per  le   regioni   che
  certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero  della  sanita'
  il  previsto  mantenimento,  a  fine   esercizio,   delle   proprie
  occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in
  regione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di
  cui all'articolo 12, comma 3, del citato  decreto  legislativo.  Le
  eventuali eccedenze che dovessero risultare  rispetto  al  predetto
  stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.  Per  il  1996
  l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per  l'assistenza
  farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore all'8  per
  cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7  della
  legge 23 dicembre 1994, n.  724,  fermo  restando  il  mantenimento
  delle  occorrenze  finanziarie  delle  regioni   nei   limi   degli
  stanziamenti suddetti. 
     12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
  controllano la gestione  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
  aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa  o  altri
  strumenti di controllo appositamente  individuati.  Qualora  al  30
  giugno di ciascun  anno  risulti  la  tendenza  al  verificarsi  di
  disavanzi, le regioni e le province  autonome  attivano  le  misure
  indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,  riferendone  in
  sede di presentazione  della  relazione  prevista  dall'articolo  6
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
     13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
  Bolzano, allo scopo di  fronteggiare  le  esigenze  dei  rispettivi
  servizi sanitari provvedono a predisporre un piano,  da  realizzare
  entro il 30 giugno 1997, per alienare,  per  affidare  in  gestione
  anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo  di
  garanzia per la contrazione di mutui o per  l'accensione  di  altre
  forme  di  credito,  gli  immobili  destinati   ad   usi   sanitari
  sottoutilizzati  o  non   ancora   completati,   o   comunque   non
  indispensabili  al  mantenimento  dei  livelli  delle   prestazioni
  sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di  trasferimento  dei
  beni alle unita' sanitarie locali ed alle  aziende  ospedaliere  di
  cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  30  dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,  entro  il
  termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente  legge,  avvalendosi,   ove   necessario,   di   organismi
  specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei  patrimoni
  immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio  dei  ministri,  su
  proposta del Ministro della  sanita',  previa  diffida,  attiva  il
  potere  sostitutivo  con  la  nomina  di  commissari  ad  acta  per
  l'adozione dei conseguenti provvedimenti.  Le  norme  del  presente
  comma non si applicano alle regioni e alle  province  autonome  che
  non beneficiano di trasferimenti a carico  del  Servizio  sanitario
  nazionale. 
     14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' 
  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31  dicembre  1994,
  le regioni attribuiscono  ai  direttori  generali  delle  istituite
  aziende  unita'  sanitarie  locali  le   funzioni   di   commissari
  liquidatori delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali  ricomprese
  nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.  Le  gestioni  a
  stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della  legge  23  dicembre
  1994,  n.  724,  sono  trasformare  in  gestioni  liquidatorie.  Le
  sopravvenienze  attive  e  passive  relative  a   dette   gestioni,
  accertate successivamente al  31  dicembre  1994,  sono  registrare
  nella contabilita' delle citate gestioni liquidatorie. I commissari
  entro il termine di  tre  mesi  provvedono  all'accertamento  della
  situazione debitoria  e  presentano  le  risultanze  ai  competenti
  organi regionali. 
     15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 
  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal  comma  3
  dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  sono
  sostituiti dai seguenti: "A  decorrere  dal  1  gennaio  1996  sono
  altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di  cui
  ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche  maligne,  i
  pazienti in attesa di trapianti di organi,  nonche  i  titolari  di
  pensioni sociali ed i  familiari  a  carico  di  questi  ultimi.  A
  partire   dalla   stessa   data   sono   inoltre   esentati   dalla
  partecipazione alla spesa sanitaria di cui  ai  commi  14  e  15  i
  disoccupati ed i loro familiari a carico,  nonche'  i  titolari  di
  pensioni al minimo di eta'  superiore  a  sessant'anni  ed  i  loro
  familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
  un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,  inferiore  a
  lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22  milioni  in  presenza
  del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per  ogni
  figlio a carico". 
     16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 
  223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua  a  trovare
  applicazione limitatamente al settore agricolo. 
     17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle 
  prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio  convenzionale
  rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso  per
  intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi  della
  integrazione salariale sono  pari  a  quelli  vigenti  in  base  al
  secondo comma dell'articolo unico della legge 13  agosto  1980,  n.
  427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
  maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
  luglio  1994,  n.  451,   incrementati   del   20   per   cento   e
  successivamente adeguati nelle misure ivi previste. 
     18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro 
  straordinario per tutti i lavoratori, ad  eccezione  del  personale
  che svolge funzioni direttive: 
     a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di 
  orario settimanale; 
     b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel 
  caso di regime di orario plurisettimanale  previsto  dai  contratti
  collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi,  dai
  contratti collettivi di livello inferiore. In tal  caso,  tuttavia,
  il periodo di riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi. 
     19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico 
  delle imprese con piu' di quindici  dipendenti,  il  versamento,  a
  favore del Fondo  prestazioni  temporanee  dell'Istituto  nazionale
  della previdenza sociale (INPS), di un contributo  pari  al  5  per
  cento  della  retribuzione  relativa  alle  ore  di   straordinario
  compiute. Per le imprese industriali tale misura e' elevata  al  10
  per cento per le ore eccedenti  le  44  ore  e  al  15  per  cento,
  indipendentemente dal numero dei lavoratori  occupati,  per  quelle
  eccedenti le 48 ore. 
     20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 
  eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e  di  lire
  300 miliardi a decorrere dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata
  del bilancio dello Stato per essere riassegnata  al  capitolo  1176
  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
  previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione  di  cui
  all'articolo  1  del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148.
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,
  e successive modificazioni,  per  finanziare  misure  di  riduzione
  dell'orario di lavoro e di flessibilita' dell'orario  medesimo  ivi
  incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio
  1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio
  1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al  31
  dicembre  1995.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
  previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono
  stabiliti criteri e modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
  cui al presente comma. 
     21. Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in 
  cui  lo  svolgimento  di  lavoro  straordinario  crei  in  capo  al
  lavoratore,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   contrattazione
  collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione  dell'orario
  normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta.  Il
  versamento  non  e'  altresi'  dovuto  per   specifiche   attivita'
  individuate con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,  in  considerazione
  delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni
  lavorative. 
     22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione 
  salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
  commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e  degli  operatori
  turistici con piu' di cinquanta addetti  di  cui,  rispettivamente,
  all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,
  e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.
  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,  n.
  451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di  una  spesa
  complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per  lo  stesso
  periodo vige l'assoggettamento ai relativi  obblighi  contributivi.
  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
  concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  definiti  i  relativi
  criteri concessivi nei limiti delle predette risorse. 
     23. A valere sulla disponibilita' del Fondo per l'occupazione di 
  cui all'articolo 1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,
  e successive modificazioni, una  quota  non  superiore  a  lire  20
  miliardi e'  destinata,  per  l'anno  1996,  al  finanziamento  dei
  contratti di solidarieta' nel settore artigiano. 
     24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai 
  sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori  residenti,  sospesi
  dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto  il  diritto  al
  trattamento straordinario di integrazione salariale, non  impegnati
  in attivita' formative e di orientamento. I comuni, gli enti locali
  ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo
  14 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451,   possono
  provvedere  ad  avviare  direttamente  i  predetti  lavoratori   in
  attivita' socialmente utili e di  tutela  dell'ambiente,  anche  in
  deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.  I
  lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto  al
  trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo  pari
  a  quello  dell'attivita'  ad  essi  offerta,  ferme  restando   le
  eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2,  della  legge  23  luglio
  1991, n. 223, e all'articolo  6,  comma  5,  del  decreto-legge  20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
  luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di  concessione
  del trattamento di  integrazione  salariale  sono  tenute  a  darne
  contestuale informazione ai comuni di residenza. 
     25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
  si interpreta nel senso che, in caso  di  pluralita'  di  contratti
  collettivi intervenuti per la medesima categoria,  la  retribuzione
  da assumere come base per il calcolo dei  contributi  previdenziali
  ed assistenziali  e'  quella  stabilita  dai  contratti  collettivi
  stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
  datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative   nella
  categoria. 
     26. A decorre dal 1 gennaio 1996 alle imprese editrici di 
  giornali quotidiani e periodici e' concesso un rimborso di lire 200
  per ogni copia delle pubblicazioni  edite  spedita  in  abbonamento
  postale, a condizione che le pubblicazioni  stesse  non  contengano
  inserzioni pubblicitarie, anche di tipo  redazionale,  per  un'area
  superiore al 45 per cento di quella dell'intero  stampato  su  base
  annua e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati  a  titolo
  oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi  i  giornali  di
  pubblicita', di promozione delle vendite  di  beni  o  servizi,  di
  vendita per corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i
  giornali non posti in vendita,  quelli  a  carattere  postulatorio,
  quelli editi da enti pubblici. 
     27. Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non 
  poste in vendita e quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi
  II e III del titolo II del libro I del codice  civile,  sempre  che
  questi non abbiano fini di lucro e che la loro  attivita'  persegua
  finalita' sindacali, religione o di interesse scientifico, sociale,
  sanitario, ambientale, assistenziale,  politico  o  culturale,  che
  siano editori di periodici, e sempre che  le  pubblicazioni  stesse
  non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale,
  per un'area  superiore  al  40  per  cento  di  quella  dell'intero
  stampato su base  annua  in  riferimento  all'anno  precedente,  si
  applica una tariffa pari al 25 per cento  di  quelle  previste  dal
  comma 34. 
     28. L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di 
  lire 200, per ogni  copia  spedita  in  abbonamento  postale,  agli
  editori in regola con  l'iscrizione  al  Registro  nazionale  della
  stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla  legge  5  agosto
  1981, n. 416, e successive modificazioni, cosi' come attestato  dal
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria.  Il  Dipartimento  per
  l'informazione e l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri, su parere della commissione  tecnica  consultiva  di  cui
  all'articolo 54  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  provvede
  all'invio all'Ente poste italiane dell'elenco delle testate  aventi
  diritto,  nonche,  entro  il  30   giugno   dell'anno   successivo,
  all'erogazione della somma relativa al minor  introito  complessivo
  verificatosi, sulla base dei dati relativi al  numero  delle  copie
  spedite di ogni singola testata ammessa, comunicati dall'Ente poste
  italiane. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli  di
  informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA  del  19  per
  cento e sono  parimenti  esclusi  dalla  resa  forfettaria  di  cui
  all'articolo  74,  primo  comma,  lettera  c),  del   decreto   del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive
  modificazioni,  nonche'   dalle   riduzioni   tariffarie   di   cui
  all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  e  successive
  modificazioni. 
    29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, 
  dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti:  "e  al  comma
  11, limitatamente alle imprese indicate nel presente  periodo,  con
  esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della  legge
  14 agosto 1991, n. 278". Al medesimo articolo  3,  comma  2,  della
  citata legge n. 250 del 1990, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
  periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di  quotidiani
  di cui al presente comma la testata deve essere editata  da  almeno
  tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11
  dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e  dall'articolo
  4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque superare il 50 
  per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi. 
     30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
  250, dopo  le  parole:  "Trentino-Alto  Adige",  sono  aggiunte  le
  seguenti: "e  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi  e  diffusi
  all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'articolo  3,  comma  8,
  lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250,  il  comma  2  dello
  stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere
  interpretato nel senso  che  per  imprese  editrici  di  quotidiani
  costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche
  le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa
  quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione  esclusiva
  dell'Ente poste italiane. 
     31. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 
  466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le  seguenti:
  "ed alle cooperative di giornalisti". 
     32. E' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno 
  degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale  ulteriore  contributo
  dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo  34  della
  legge 5 agosto 1981, n. 416. Il 50  per  cento  di  tale  fondo  e'
  riservato alle imprese editoriali con  fatturato  inferiore  ai  10
  miliardi di lire. 
     33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 
  e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo
  comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146. 
     34. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, 
  n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
  n. 246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane  determina  le
  nuove tariffe per le spedizioni di stampe in  abbonamento  postale,
  secondo  la  proceduta  prevista  dall'articolo  8,  comma  2,  del
  decreto-legge  1   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
  modificazioni, dalla  legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  lasciando
  inalterato il costo sostenuto dalle  imprese  editrici  ammesse  ai
  benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo
  il tasso di inflazione programmata. Per le testate non  ammesse  ai
  benefici di cui ai  commi  26  e  27,  l'aumento  non  puo'  essere
  superiore al  20  per  cento  annuo  del  costo  di  spedizione  in
  abbonamento postale. 
     35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di 
  previsione  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno   1996,   e
  corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e' ridotto  di
  lire 300,4 miliardi annui. 
     36. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la concessione delle 
  provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge  7  agosto
  1990, n. 250, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  7  del
  decreto-legge   27   agosto   1993,   n,   323,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e'  subordinata
  al regolare versamento per tutti i  dipendenti  dei  contributi  di
  legge ai rispettivi competenti enti previdenziali. 
     37. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, 
  sentiti i Ministri competenti, sono  trasferiti  in  proprieta'  ai
  comuni prioritariamente, o ad altri enti  locali  che  ne  facciano
  richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che
  risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che,  anche
  successivamente a tale data,  risultino  non  piu'  utili  ai  fini
  istituzionali delle  Amministrazioni  dello  Stato.  Il  prezzo  di
  cessione e'  fissato  in  misura  pari  ai  due  terzi  del  valore
  determinato   dall'Ufficio   tecnico   erariale   competente    per
  territorio. 
     38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli 
  urbanistici  e  a  quelli  a  tutela   di   interessi   ambientali,
  paesaggistici  e  storici.   L'atto   di   cessione   deve   essere
  perfezionato entro un anno dalla data di richiesta. 
     39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, gia' 
  appartenenti al soppresso Ente autonomo  gestione  aziende  termali
  (EAGAT) possono essere cedute  a  titolo  oneroso  alle  regioni  a
  statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
  che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di  entrata  in
  vigore  della  presente  legge.  A  tal  fine  il   Ministero   del
  tesoro-Direzione generale  del  tesoro  provvede  alla  dismissione
  della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di  legge  e  di
  regolamento sulla contabilita' dello Stato, sulla base di una stima 
  redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. 
     40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi 
  a societa'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b),  del
  decreto-legge  19  dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  poste  in
  liquidazione coatta  amministrativa,  puo'  essere  aggiornato  per
  tenere conto sia di eventuali  variazioni  di  importo  determinate
  dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla  procedura
  di liquidazione coatta  amministrativa,  ovvero  dal  pagamento  in
  contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo  6,  comma
  4, del citato  decreto-legge  n.  487  del  1992,  degli  interessi
  corrispettivi ai tassi pattuiti e degli  altri  oneri  relativi  ai
  rapporti di cui al predetto  articolo  6,  comma  4,  ovvero  degli
  interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali  per
  i crediti originati  da  rapporti  diversi  da  quelli  di  cui  al
  medesimo articolo  6,  comma  4,  sia  delle  eventuali  variazioni
  determinate da accordi  transattivi,  dalla  correzione  di  errori
  materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti.  Le  predette
  modifiche  ed  integrazioni  vengono   proposte   dal   commissario
  liquidatore ed approvate del  Ministro  del  tesoro,  conformemente
  alle modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 5,  comma
  4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del  1992,  convertito,  con
  modificazioni,  dalla  legge  n.  33   del   1993,   e   successive
  modificazioni. 
     41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del 
  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  commissario  liquidatore
  dell'Ente partecipazioni e finanziamento  industria  manifatturiera
  (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM,
  possedute  direttamente  o  controllate  da   societa'   poste   in
  liquidazione  coatta  amministrativa,   che   non   devono   essere
  assoggettate alla procedura di liquidazione coatta  amministrativa,
  alle quali continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  del  citato
  decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
  legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni,  fino  alla  data
  del 31 dicembre 1996. 
     42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, 
  comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  e  successive
  modificazioni, una quota  parte,  pari  a  lire  250  miliardi,  e'
  destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del
  commercio  e  del  turismo  e  alla  copertura   della   quota   di
  finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali
  nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n.
  2052/88, e successive modificazioni, e in quelle  rientranti  nella
  fattispecie di cui all'articolo 92, paragrafo 3,  lettera  c),  del
  Trattato di Roma e  per  altri  interventi,  relativi  ai  predetti
  settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999,  ai
  sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23  giugno  1995,
  n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
  341. 
     43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare
  un  decreto  legislativo  inteso  a  consentire,  per  il   periodo
  transitorio di tre anni, l'erogazione di  un  indennizzo,  pari  al
  trattamento pensionistico minimo, per la cessazione  dell'attivita'
  a favore degli esercenti il commercio al minuto e  loro  coadiutori
  che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non abbiano raggiunto i  65
  anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto  i  60
  anni, se donne. 
     44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo 
  dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
     a) incompatibilita' dell'indennizzo con qualsiasi attivita' di 
  lavoro autonomo o subordinato ed erogazione dello  stesso  fino  al
  compimento dell'eta' pensionabile; 
     b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla 
  cessazione  definitiva  dell'attivita',   alla   riconsegna   delle
  autorizzazioni e dei permessi  alle  autorita'  competenti  nonche'
  alla cancellazione dei rispettivi albi od elenchi  e  dal  registro
  delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura; 
     c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli 
  indennizzi di cui al comma 43; 
     d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota 
  contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico
  degli  iscritti  alla  gestione   pensionistica   degli   esercenti
  attivita' commerciali, con devoluzione dello 0,02  per  cento  alla
  gestione pensionistica di categoria; 
     e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della 
  gestione pensionistica di categoria delle somme  eventualmente  non
  impegnate per l'erogazione degli indennizzi. 
     45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 e' 
  trasmesso alla Camera dei deputati ed al  Senato  della  Repubblica
  almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per  l'esercizio
  della delega. Le Commissioni parlamentari  competenti  per  materia
  esprimono il loro  parere  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
  trasmissione dello schema medesimo. 
     46. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla 
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
  legislativi diretti a: 
     a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in 
  particolare nelle materie  di:  turismo  e  industria  alberghiera,
  agricoltura e foreste, edilizia residenziale  pubblica,  formazione
  professionale  e  artigianato;  riordinare  la  composizione  e  le
  attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23
  agosto  1988,  n.  400,  ferme  restando  le  attribuzioni  di  cui
  all'articolo  6  del  decreto-legge  23  giugno   1995,   n.   244,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; 
     b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e 
  commercio; di impiantistica sportiva;  di  trasporti  di  interesse
  regionale  e  locale,  con  qualsiasi  modalita'  effettuati,   ivi
  compresi  i  servizi   ferroviari   in   concessione   e   gestione
  commissariale governativa nonche' i  servizi  locali  svolti  dalle
  "Ferrovie dello Stato Spa", fissando criteri omogenei allo scopo di
  fornire  alla  collettivita'  servizi  di  trasporto  necessari  ai
  fabbisogni di mobilita' ai sensi del Regolamento (CEE)  n.  1893/91
  del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia
  finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore; 
     c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 
  1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete viaria statale  e
  regolamentare   il   trasferimento,   d'intesa   con   le   regioni
  interessate, delle competenze e  delle  proprieta'  di  tronchi  di
  strade dall'ente ANAS  alle  regioni  competenti,  mantenendo  alla
  competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di  cui
  alle lettere a) e b) del comma 6, lettara A,  dell'articolo  2  del
  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e   successive
  modificazioni, individuando altresi' le altre strade  di  cui  alle
  lettere c), d) ed e) del comma 6, lettera A,  dell'articolo  2  del
  succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel
  novero di quelle, d'interesse primario e strategico per  lo  Stato,
  da mantenere alla competenza dell'ente ANAS; 
     d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle 
  materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i profili che
  restano nelle attribuzioni statali; 
     e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali 
  funzioni amministrative per le materie di interesse  esclusivamente
  locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d); 
     f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i 
  settori prioritari per i  quali  opera  la  delega  delle  funzioni
  amministrative regionali agli enti locali, ai  sensi  dell'articolo
  118, primo comma, della Costituzione; 
     g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema 
  delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle  materie  ad  esse
  trasferite o delegate, ai sensi delle  lettere  a)  e  b),  possano
  delegare  le  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
  agricoltura. 
     47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, 
  il Governo si atterra' ai seguenti  principi  e  criteri  direttivi
  nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
  successive modificazioni, e  nel  decreto  legislativo  3  febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni: 
     a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti 
  compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di  indirizzo  e
  di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti  di
  programmazione, di sviluppo nonche' compiti  di  utilizzazione,  di
  coordinamento  e  di   gestione   di   mezzi   e   strutture,   con
  l'attribuzione ai dirigenti della  responsabilita'  per  budget  di
  spesa, apportando le necessarie  modificazioni  alla  normativa  di
  bilancio, con connesso avvio  del  controllo  di  gestione  per  la
  verifica dei risultati; 
     b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando 
  le responsabilita' gestionali,  organizzative  e  finanziarie,  con
  contestuale soppressione dei capitoli  dello  stato  di  previsione
  della spesa, diretta  e  indiretta,  del  bilancio  dello  Stato  e
  corrispondente incremento  delle  entrate  spettanti  alle  regioni
  stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi  sostitutivi  da
  parte del Governo in caso di persistente inattivita' delle  regioni
  nell'esercizio delle funzioni delegate e  per  l'ottemperanza  agli
  obblighi derivanti dall'adesione  dell'Italia  all'Unione  europea;
  disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al
  fine dell'esercizio della funzione  di  indirizzo  e  coordinamento
  dell'attivita' amministrativa regionale sulla  base  di  criteri  e
  principi di individuarsi nelle singole  materie,  qualora  esistano
  esigenze di carattere unitario; trasferimento alle  amministrazioni
  regionali e locali del personale e dei  beni  strumentali  e  delle
  relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite 
  ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione; 
     c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della 
  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dei  compiti  di   monitoraggio
  dell'attivita' regionale trasferita e delegata,  di  promozione  di
  intese ed adozione di atti qualora sia utile o  necessario  dettare
  discipline congiunte in materie di comune competenza  tra  Stato  e
  regioni,  ovvero  determinare  i   livelli   minimi   di   servizi,
  consentendo  la  partecipazione  alla   Conferenza   dei   Ministri
  finanziari,  e  provvedendo  al  riordino  e   soppressione   degli
  organismi a composizione mista ancora esistenti; 
     d) valorizzazione dello strumento della mobilita' anche 
  volontaria;   aumento   della   flessibilita'   dei    poteri    di
  organizzazione degli uffici. 
     48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della 
  navigazione, il Governo e' delegato ad emanare, entro  cinque  mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,  uno  o  piu'
  decreti legislativi diretti a  razionalizzare  le  strutture  degli
  attuali organismi preposti al settore  dell'aviazione  civile,  con
  particolare  riferimento  alla  Direzione  generale  dell'aviazione
  civile ed al Registro aeronautico italiano. 
     49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, 
  il Governo dovra' provvedere all'istituzione di un'unica struttura,
  sottoposta nelle sue funzioni  all'indirizzo  e  al  controllo  del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, al  fine  di  una  piu'
  efficiente  prestazione  dei  servizi,  anche  in  attuazione   dei
  principi e delle normative  dell'Unione  europea  e  degli  accordi
  internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche  del
  codice    della    navigazione    conseguenti     alla     suddetta
  riorganizzazione. 
     50. In fase di prima applicazione il personale conserva il 
  trattamento giuridico ed economico previsto dai  contratti  vigenti
  nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica
  del   personale   interessato   si    provvedera'    mediante    la
  predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di  categoria,
  di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre  entro  dodici
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
     51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici 
  regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 
  46, il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi: 
     a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e 
  amministrazione in materia di  servizi  di  trasporto  pubblico  di
  interesse locale  e  regionale  con  qualsiasi  modo  di  trasporto
  esercitati, ivi compresi i  servizi  ferroviari  in  concessione  e
  gestione governativa e i  servizi  locali  svolti  dalle  "Ferrovie
  dello Stato Spa"; affidare l'esercizio  dei  servizi  di  trasporto
  pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di  servizio,
  aventi caratteristiche di certezza finanziaria e  di  copertura  di
  bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che
  il relativo costo e' finanziato dai bilanci regionali e  prevedendo
  che i  servizi  ulteriori,  rispetto  a  quelli  corrispondenti  ai
  livelli  minimi  definiti  dalle  regioni,  siano  determinati  dai
  contratti  di  servizio  stipulati  tra  le  aziende  e/o  societa'
  concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo  sia
  a  carico  dei  bilanci  dei   medesimi   enti   locali;   separare
  istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione  da
  quelli  di  produzione  dei  servizi;  definire   i   criteri   per
  l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi
  preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla
  preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico; 
     b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di 
  servizio e di programma, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, con  le
  societa'  concessionarie  di  servizi   ferroviari   di   interesse
  regionale e locale, nonche' con le societa' di servizio ferroviario
  in regime  di  gestione  commissariale  governativa,  indicando  le
  modalita'  di  trasferimento  alle  regioni  delle   corrispondenti
  risorse; 
     c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione 
  delle societa'  di  servizio  ferroviario  in  regime  di  gestione
  commissariale governativa da attuarsi  mediante  affidamento  e  di
  incarico  alla  societa'  "Ferrovie  dello  Stato   Spa"   per   la
  predisposizione  del  piano  di   ristrutturazione   e   successivo
  affidamento in concessione alla stessa societa' per non piu' di  un
  triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano; 
     d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1 
  gennaio 1998, con propri autonomi contratti di  servizio  regionale
  di contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato
  Spa" e definire le procedure di subentro; 
     e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi 
  da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, 
  fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1 gennaio 1999; 
     f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio 
  qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti  ad  assicurare
  comunque l'esercizio del diritto alla mobilita' dei cittadini. 
     52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
  fra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
  Bolzano, trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
  Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da  46
  a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione
  parlamentare per le questioni regionali e  delle  altre  competenti
  Commissioni parlamentari; il  parere  e'  espresso  entro  sessanta
  giorni dalla data di trasmissione. 
     53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi 
  di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
  determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni  di
  cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno  o  piu'  decreti
  legislativi, fino al 31 dicembre 1997. 
     54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio 
  sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34,  comma  3,  della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724,  la  regione  Valle  d'Aosta  e  le
  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  organizzare
  servizi di guardia medica con proprie  norme,  nonche'  autorizzare
  l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli  gestionali  di  tipo
  aziendalistico,  nell'ambito  dei  servizi  di  emergenza,  purche'
  finalizzati ad un risparmio di risorse. 
     55. A far data dal 1 giugno 1996 le funzioni in materia di 
  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle   strade   statali
  insistenti sul territorio delle province autonome di  Trento  e  di
  Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito  territoriale  di
  competenza, alle due province autonome medesime, secondo  modalita'
  determinate con decreti legislativi emanati ai sensi  dell'articolo
  107 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  che  disciplinano  altresi'  i
  rapporti finanziari e patrimoniali. 
     56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di 
  Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo  parere  delle
  relative  commissioni  paritetiche,   sono   trasferite   ulteriori
  funzioni per  completare  le  competenze  previste  dai  rispettivi
  statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico
  delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene
  altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse,  per  il
  rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative  nonche'
  di quelle  amministrative  che,  esercitate  dagli  uffici  statali
  soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al  finanziamento
  degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni  trasferite  o
  delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi  a  tal  fine
  delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in  modo
  da assicurare risparmi di spesa per il bilancio  dello  Stato  e  a
  condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il
  30 giugno del rispettivo anno. 
     57. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 
  uno o piu' decreti legislativi per disciplinare  la  trasformazione
  in  fondazioni  di  diritto  privato  degli  enti  di   prioritario
  interesse nazionale che operino nel settore musicale. 
     58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, 
  il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
     a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo 
  nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche  o
  private,  che  svolgano  attivita'  di  rilevanza   nazionale   per
  dimensione  anche  finanziaria,  tradizione  e  bacino  di  utenza,
  nonche' quelli che costituiscono anche  di  fatto  un  circuito  di
  distribuzione di manifestazioni  nazionali  od  internazionali;  in
  ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche
  ad essi assimilate, disciplinati dalla legge  14  agosto  1967,  n.
  800, e successive modificazioni; 
     b) determinazione delle condizioni della trasformazione, 
  comprendendovi:  situazione  economico-finanziaria  di  equilibrio;
  gestione improntata ad imprenditorialita' ed efficienza; 
     c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla 
  fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo  Stato,
  la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede: 
     d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i quali 
  lo Stato, la regione e il comune promuovono  d'intesa  l'intervento
  di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; 
     e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi 
  le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun  ente,
  con particolare riferimento  alla  formazione  degli  organi,  alla
  gestione e al controllo dell'attivita' istituzionale, nonche'  alla
  partecipazione di privati finanziatori nel rispetto  dell'autonomia
  e delle finalita' culturali dell'ente.  Per  il  perseguimento  dei
  fini sociali la fondazione potra' disporre, tra  le  sue  fonti  di
  finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi  di  gestione  a
  carico del bilancio dello Stato, della regione  e  del  comune;  2)
  altri contributi pubblici ed erogazioni liberali  dei  privati;  3)
  rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attivita'; 4) altre
  somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo  non  destinate  a
  patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e  dai  sostenitori
  delle fondazioni;  6)  somme  derivanti  da  eventuali  alienazioni
  patrimoniali  non  destinate  ad  incremento  del  patrimonio   per
  delibera  del  consiglio  di  amministrazione.  Lo  statuto   della
  fondazione deliberato dai soci fondatori e' approvato  con  decreto
  dell'Autorita'  di  Governo  competente  in  materia  di  attivita'
  culturali; 
     f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-fianaziaria 
  dell'ente; 
     g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli 
  normativi, del miglioramento dei risultati della gestione; 
     h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme 
  organizzative autonome dei corpi artistici  e  delle  altre  unita'
  operative,  senza   pregiudizio   per   il   regolare   svolgimento
  dell'attivita' della fondazione; 
     i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, 
  anche in forma di  partecipazione  al  fondo  di  dotazione,  della
  disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65,
  comma 2, lettera c-quinquies), e  110-bis  del  testo  unico  delle
  imposte sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
     l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalita' 
  piu' favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata  alla
  fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato; 
     m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle 
  prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari. 
     59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono 
  adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
  concerto con il Ministro  del  tesoro.  Essi  sono  trasmessi  alla
  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
  del parere delle competenti Commissioni,  che  si  esprimono  entro
  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  i  termini
  previsti dal presente comma,  il  procedimento  di  emanazione  dei
  decreti  legislativi  prosegue  anche  in   mancanza   dei   pareri
  richiesti.