Art. 2.
              Giochi del Mediterraneo e Mondiali di sci
  1.  Per  la  completa  realizzazione  degli interventi previsti dal
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno
1995   e  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio  medesimo  sono
conservate  nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del
1996.