Art. 5.
                            Aree protette
  1.  Le  somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 sui
residui  di  stanziamento  dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303,
7304,  7352,  7405,  7411  e  8360,  iscritti  nella  tabella n. 19 -
Ministero  ambiente,  mantenute tra i residui passivi per effetto del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, sono ulteriormente conservate in
bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  35,  comma 4, della legge 6
dicembre  1991,  n.  394, e' differito al 30 giugno 1996. Il Ministro
dell'ambiente  procede  entro  tale  data  all'istituzione  del Parco
nazionale della Val d'Agri, a norma del comma 3 del medesimo articolo
35.