Art. 6.
            Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
  1.  Tutti  i  contratti  e  le convenzioni relativi agli interventi
trasferiti  ai  sensi  degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai
sensi  dell'articolo  2  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
convertito  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  sono differiti,
ancorche'  scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali
e  comunque  non  oltre  le scadenze previste dall'Unione europea per
quelli   relativi  a  progetti  che  beneficiano  di  cofinanziamento
comunitario.
  2.   Anche  per  consentire  l'utilizzo  del  concorso  finanziario
dell'Unione  europea,  le  risorse  derivanti  da  revoche relative a
progetti  di  cui  al  comma  1,  disposte  dai Ministeri competenti,
affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per
essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.