Art. 7.
           Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  disponibilita'  in  conto competenza e in conto residui del
capitolo  7851,  e  in  conto  residui dei capitoli 7853 e 8205 dello
stato  di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro
il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.