Art. 7. Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato 1. Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui del capitolo 7851, e in conto residui dei capitoli 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.