Art. 2. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede
mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui  capitoli
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996  e
relative proiezioni per gli anni 1997 e  1998,  appartenenti  alla  V
categoria economica,  per  importi  corrispondenti  alla  percentuale
dell'1 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive
autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte  destinata
a  spese  di  personale  e  delle  dotazioni  relative   ad   accordi
internazionali, a intese con  confessioni  religiose,  a  regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a
limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai  trasferimenti
alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle  spese  per
assistenza gratuita diretta  (codice  economico  5.1.4.),  agli  enti
previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico
5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico  5.1.1.),  nonche'
dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di  previsione
del Ministero del tesoro e dei  contributi  di  cui  all'articolo  1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.