Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonche' dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.