Art. 2. 1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.