Art. 2.
  1.  Fino  alla  completa  definizione  delle  procedure concernenti
l'approvazione  della  ripartizione del Fondo destinato alle esigenze
di  Trieste,  di  cui  all'articolo  70 della legge costituzionale 31
gennaio  1963,  n.  1,  consolidato  con le leggi 6 dicembre 1971, n.
1114,  e  18  luglio  1980,  n.  373,  le relative somme iscritte sui
competenti  capitoli  del  bilancio  dello Stato per l'anno 1995, non
impegnate   nel   corso   dell'esercizio,  possono  essere  impegnate
nell'esercizio successivo.