IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto; Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e dell'infanzia; Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" non solo quelli di proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata, in relazione alla fruibilita' degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettivita' per il servizio che vi si rende o per l'attivita' che vi si svolge; Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse fatto valere; Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale e' stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che "l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprieta' della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione"; che "restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprieta' pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprieta' privata nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione" e che "il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975"; Ritenuta peraltro l'opportunita', nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonche', per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento; Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995; Sulla proposta del Ministro della sanita'; A D O T T A la seguente direttiva: Art. 1. La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sara' osservato dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.