IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto  di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
  Visto  l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza  e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie e degli altri servizi di
trasporto;
  Visto l'art. 25 del  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,
concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza
della maternita' e dell'infanzia;
  Vista  la  decisione  del  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995,  n.  462,  che,  confermando  un
proprio  indirizzo  giurisprudenziale,  ha  dato  una interpretazione
estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre  1975,  n.
584,  nel  senso  che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano
intendersi per "locali chiusi adibiti a pubblica riunione"  non  solo
quelli di proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata,
in  relazione  alla  fruibilita'  degli  stessi  da  parte  di membri
indifferenziati della collettivita' per il servizio che vi si rende o
per l'attivita' che vi si svolge;
  Considerato   che   nella   predetta   decisione   del    tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio si rileva che dall'accoglimento
del ricorso discende, per le amministrazioni  interessate,  l'obbligo
di  provvedere  concretamente  in maniera satisfattiva dell'interesse
fatto valere;
  Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione  del
Consiglio  di  Stato,  con  la quale e' stata rigettata la domanda di
sospensione   cautelare   della   decisione   sopra    citata,    con
l'argomentazione che "l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate
dalla  sentenza  appellata  deve intendersi limitato all'adozione dei
provvedimenti necessari  ad  assicurare  il  divieto  di  fumo  negli
ambienti  chiusi,  di  proprieta'  della  pubblica amministrazione, e
negli altri locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini
debbono   recarsi   in   funzione   dell'utenza   di   servizi   resi
dall'amministrazione";   che   "restano   estranei  all'ambito  della
efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali  di  proprieta'
pubblica  non  aperti  al pubblico e quelli di proprieta' privata nei
quali non vengono erogati servizi  dell'amministrazione"  e  che  "il
suddetto  obbligo  deve  ritenersi  operativo  nei confronti dei soli
ambienti con riguardo ai quali le  singole  amministrazioni  intimate
(Ministero  della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di  ordinanza  o  di
direttiva  intesi  ad  assicurare  l'osservanza  del  divieto  di cui
all'art. 1 della legge n.  584 del 1975";
  Ritenuta peraltro l'opportunita', nel dare doveroso  adempimento  a
quanto  prescritto  dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne
gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale,  vale
a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio
(Ministero  della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali
destinatarie dei poteri di direttiva del  Governo,  nonche',  per  il
tramite  di  queste,  nei  confronti  dei  privati esercenti pubblici
servizi   a   titolo   di  concessione  o  appalto  o  convenzione  o
accreditamento;
  Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5,  comma  2,  lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  Consiglio  dei Ministri nella riunione del 14 dicembre
1995;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                             A D O T T A
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  La presente direttiva,  emessa  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sara' osservato dalle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni  ordine  e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed
amministrazioni  dello   Stato   ad   ordinamento   autonomo;   dalle
istituzioni  universitarie;  dagli enti locali e dai loro consorzi ed
associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali  e  locali;
dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.