Art. 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonche' i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinche' sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.