Art. 2.
  Le amministrazioni e gli enti  pubblici  destinatari  del  presente
atto  eserciteranno  i  loro  poteri  amministrativi, regolamentari e
disciplinari,  nell'ambito  dei  propri  uffici   e   delle   proprie
strutture,  nonche'  i  loro  poteri  di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sulle aziende ed istituzioni da  esse  dipendenti  e  sulle
aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime
di  concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento,
affinche' sia data piena applicazione al divieto di  fumo  in  luoghi
determinati,  di  cui  alla  legge  11 novembre 1975, n. 584, secondo
l'interpretazione  recepita   nelle   pronunce   della   magistratura
amministrativa citate nel preambolo del presente atto.