Art. 3. In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi: a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonche' dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attivita', sempreche' si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico; b) per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalita' degli amministrati e degli utenti accede, senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorche' non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie; d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.