Art. 3.
  In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:
    a) il divieto va  applicato  in  tutti  i  locali  utilizzati,  a
qualunque  titolo,  dalla  pubblica  amministrazione  e dalle aziende
pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali,  nonche'
dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative
attivita',  sempreche' si tratti - in entrambi i casi - di locali che
in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
    b) per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al  quale  la
generalita'   degli   amministrati   e  degli  utenti  accede,  senza
formalita' e  senza  bisogno  di  particolari  permessi  negli  orari
stabiliti;
    c)  il  divieto  va comunque applicato nei luoghi nominativamente
indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584,  ancorche'
non  si  tratti  di  locali  "aperti  al  pubblico"  nel  senso sopra
precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche);  a  questi
fini  s'intende  che  fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado
sono comprese quelle universitarie;
    d) resta salva l'autonomia  regolamentare  e  disciplinare  delle
amministrazioni  e  degli enti in ordine all'eventuale estensione del
divieto a  luoghi  diversi  da  quelli  contemplati  dalla  legge  11
novembre  1975,  n.  584,  con gli strumenti e gli effetti propri dei
rispettivi ordinamenti.