Art. 4.
  Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti
adempimenti:
    a) nei locali nei quali si applica il  divieto  di  fumo  saranno
apposti   cartelli  con  l'indicazione  del  divieto  stesso  nonche'
l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni  applicabili,  del
soggetto   cui   spetta   vigilare   sull'osservanza  del  divieto  e
dell'autorita' cui compete accertare le infrazioni;
    b) i  dirigenti  preposti  alle  strutture  amministrative  e  di
servizio  individueranno  in  ciascuna  di esse uno o piu' funzionari
incaricati di procedere alla contestazione di  eventuali  infrazioni,
di  verbalizzarle  e  di  riferirne  all'autorita'  competente,  come
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
    c) per i locali condotti da  soggetti  privati,  il  responsabile
della   struttura,  ovvero  il  dipendente  o  collaboratore  da  lui
incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto,  e
curera'  che  le  infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed
agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre  1981,
n. 689;
    d)  a  cura  dei  prefetti  saranno  rilevati  i  dati  in merito
all'osservanza,  nelle  diverse  amministrazioni,  delle  norme   sul
divieto   di   fumare  e  sul  numero  delle  infrazioni  annualmente
contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanita', che  ne
riferisce in Parlamento.
  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 14 dicembre 1995
                                              Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                                   DINI
Il Ministro della sanita'
      GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 3