Art. 4. Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonche' l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorita' cui compete accertare le infrazioni; b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o piu' funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto, e curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanita', che ne riferisce in Parlamento. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro della sanita' GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 3