Art. 2. Le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni determinate ai fini della liquidazione delle rendite ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni, saranno applicate automaticamente alla retribuzione di cui all'art. 1. Roma, 12 gennaio 1996 Il Ministro: TREU