Art. 2.
  Le  eventuali variazioni apportate alle retribuzioni determinate ai
fini della liquidazione delle rendite  ai  sensi  dell'art.  116  del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965,   e   successive    modificazioni,    saranno    applicate
automaticamente alla retribuzione di cui all'art. 1.
   Roma, 12 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: TREU