Art. 2.
   L'adozione  da parte del progettista, e sotto sua responsabilita',
di uno dei sistemi normativi indicati rispettivamente nei commi 1,  2
e  3  dell'art.  1,  ne comporta l'applicazione unitaria ed integrale
all'intero organismo strutturale.
   L'inosservanza delle norme di cui  all'art.  1  e'  sanzionata  ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.