Art. 5.
   Salvo  quanto  disposto  nell'art.  1, comma 2, in via transitoria
continuano ad applicarsi le norme di cui  al  precedente  decreto  14
febbraio  1992  per  le  opere in corso e per le quali sia stata gia'
presentata la denuncia prevista  dall'art. 4 della legge  5  novembre
1971,  n.  1086,  nonche'  per le opere di cui all'ultimo comma dello
stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per
l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione  del  contratto  di
appalto a trattativa privata.
   Roma, 9 gennaio 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA