IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; Visto l'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti l'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta ed identificando a tal fine, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, concernente misure di completamento della manovra di finanza pubblica, che ha stabilito la possibilita', per il periodo d'imposta 1994, di definire il reddito derivante dall'esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni sulla base dei ricavi e dei compensi determinati in applicazione dei menzionati parametri; Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, in base al quale nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva i parametri possono essere indicate le categorie di contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei predetti parametri; Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei piu' volte menzionati parametri; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso della Anagrafe tributaria, relativia ciascuna categoria di attivita' economica, desunti dalle dichiarazioni dei redditi secondo la metodologia indicata nella nota tecnica e metodologica (allegato 1) che ha consentito di individuare, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Determinazione dei parametri 1. I parametri previsti dall'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica nonche' delle tabelle degli indicatori, di cui agli allegati 1 e 2. 2. I parametri sono applicati in relazione alla attivita' prevalente svolta dal contribuente individuata in relazione al relativo codice di attivita'. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa o di piu' attivita' artistiche o professionali, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi o compensi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le societa' semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, nel cui ambito operano associati o soci esercenti attivita' contraddistinte da codici diversi, si considera attivita' prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito, in caso di partecipazioni paritetiche si considera prevalente l'attivita' per la quale, in base ai parametri, e' determinato un minor ammontare di compensi. 3. Per gli esercenti attivita' d'impresa e arti e professioni che hanno intrapreso iniziative produttive da meno di cinque periodi d'imposta sono previsti gli adeguamenti indicati nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica. Gli adeguamenti non si applicano in caso di esercizio di attivita' produttive gia' esistenti o di subentro nelle stesse. 4. I parametri si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1995 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al primo periodo d 'imposta di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995.