IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  comuni  in   materia   di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
    Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994,  n.  564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
    Visto  l'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, concernenti l'accertamento dei ricavi,  dei  compensi  e  del
volume  di  affari  in base a parametri elaborati tenendo conto delle
caratteristiche e  delle  condizioni  di  esercizio  della  specifica
attivita'  svolta  ed  identificando  a  tal  fine,  in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni  di  contribuenti  che  hanno
presentato  dichiarazioni  dalle quali si rilevano coerenti indici di
natura economica e contabile;
    Visto l'art. 3  del  decreto-legge  30  dicembre  1995,  n.  565,
concernente   misure   di  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica, che ha stabilito la possibilita', per il periodo  d'imposta
1994,  di  definire  il reddito derivante dall'esercizio di attivita'
d'impresa o di arti  e  professioni  sulla  base  dei  ricavi  e  dei
compensi determinati in applicazione dei menzionati parametri;
    Visto  l'art.  4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n.
565, in base al quale nel decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri che approva i parametri possono essere indicate le categorie
di  contribuenti  per  le  quali  non e' possibile l'elaborazione dei
predetti parametri;
    Considerato che occorre provvedere alla determinazione  dei  piu'
volte menzionati parametri;
    Tenuto  conto  delle  elaborazioni  e  delle valutazioni compiute
sulla base dei dati in possesso della Anagrafe tributaria,  relativia
ciascuna    categoria   di   attivita'   economica,   desunti   dalle
dichiarazioni dei redditi secondo la metodologia indicata nella  nota
tecnica e metodologica (allegato 1) che ha consentito di individuare,
in   riferimento   a  settori  omogenei  di  attivita',  campioni  di
contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si
rilevano coerenti indici di natura economica e contabile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Determinazione dei parametri
 
    1.  I  parametri  previsti dall'art. 3, comma 184, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono determinati sulla base della nota tecnica
e metodologica nonche' delle tabelle degli indicatori,  di  cui  agli
allegati 1 e 2.
    2.  I  parametri  sono  applicati  in  relazione  alla  attivita'
prevalente  svolta  dal  contribuente  individuata  in  relazione  al
relativo  codice di attivita'. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa o di piu' attivita'  artistiche  o  professionali,  per  le
quali  non  e'  stata  tenuta la contabilita' separata, per attivita'
prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo  d'imposta  la
maggiore entita' dei ricavi o compensi.
    Per   le   associazioni   costituite   tra  persone  fisiche  per
l'esercizio in forma  associata  di  arti  e  professioni  e  per  le
societa'  semplici  costituite  tra  persone  fisiche  che conseguono
redditi di lavoro autonomo, nel cui ambito operano associati  o  soci
esercenti  attivita'  contraddistinte da codici diversi, si considera
attivita' prevalente quella svolta dagli  associati  o  dai  soci  ai
quali  e'  imputata  la  maggiore  entita'  del  reddito,  in caso di
partecipazioni paritetiche si considera prevalente l'attivita' per la
quale, in base ai parametri, e' determinato  un  minor  ammontare  di
compensi.
    3. Per gli esercenti attivita' d'impresa e arti e professioni che
hanno  intrapreso  iniziative  produttive  da  meno di cinque periodi
d'imposta sono previsti gli  adeguamenti  indicati  nel  paragrafo  2
della  nota  tecnica e metodologica. Gli adeguamenti non si applicano
in caso di esercizio di attivita'  produttive  gia'  esistenti  o  di
subentro nelle stesse.
    4.  I  parametri  si  applicano  per gli accertamenti relativi al
periodo  d'imposta  1995  ovvero,  per  i  contribuenti  con  periodo
d'imposta  non  coincidente  con  l'anno solare, per gli accertamenti
relativi al primo periodo d 'imposta di durata  pari  a  dodici  mesi
chiuso successivamente al 30 giugno 1995.