Art. 2.
          Attivita' o periodo d'imposta inferiore all'anno
 
    1. In caso  di  inizio  o  cessazione  dell'attivita'  nel  corso
dell'anno  ovvero di periodi di imposta di durata inferiore all'anno,
il limite di 10 miliardi, determinato con riferimento  ai  ricavi  di
cui  all'art.  53  -  esclusi  quelli  di  cui alla lettera c) - e ai
compensi di cui all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi
va ragguagliato al periodo di  svolgimento  della  attivita'  o  alla
durata  del  periodo  di  imposta.  Ai  fini della determinazione del
menzionato limite di 10 miliardi di ricavi  si  applicano  i  criteri
dell'art.   18,  ottavo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.