Art. 2. Attivita' o periodo d'imposta inferiore all'anno 1. In caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno ovvero di periodi di imposta di durata inferiore all'anno, il limite di 10 miliardi, determinato con riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 - esclusi quelli di cui alla lettera c) - e ai compensi di cui all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi va ragguagliato al periodo di svolgimento della attivita' o alla durata del periodo di imposta. Ai fini della determinazione del menzionato limite di 10 miliardi di ricavi si applicano i criteri dell'art. 18, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.