Art. 5.
            Variabili degli esercenti arti e professioni
 
    1. Nei successivi commi sono indicate le variabili utilizzate per
la determinazione dei compensi indicati nel comma 1 dell'art. 6.
    2. Ai fini della  determinazione  della  voce  "Valore  dei  beni
strumentali" va considerato:
    a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione,  dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2,
3 e 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo  degli
ammortamenti;
    b)  il  costo  di  acquisto  sostenuto  dal concedente per i beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A  tal
fine   non   assume  alcun  rilievo  il  prezzo  di  riscatto,  anche
successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
    c) il valore normale, al momento della immissione nell'attivita',
dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di  contratto  di
locazione non finanziaria.
    Nella  determinazione  del  valore  dei  beni strumentali: non si
tiene conto degli immobili; va computato il valore dei  beni  il  cui
costo unitario non e' superiore ad un milione di lire; le spese rela-
tive all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'arte  e  professione  e  all'uso  personale  o  familiare  vanno
computate nella misura del 50 per cento.
    II  valore  dei  beni  posseduti  per  una  parte  dell'anno   va
ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.
    3.  Ai fini della determinazione della voce "Compensi" vanno con-
siderate  le  variabili  "Spese  per  il  personale",  "Spese  per  i
collaboratori",  "Compensi a terzi" e "Quote spettanti agli associati
con occupazione prevalente".
    4. Per la variabile "Spese per il personale" si tiene conto:
    a) dell'ammontare complessivo di quanto corrisposto a  titolo  di
retribuzione  al  personale  dipendente,  a  tempo  pieno  e  a tempo
parziale, al lordo dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  a
carico  del  dipendente  e  del  datore  di  lavoro, e delle ritenute
fiscali;
    b) delle quote di accantonamento per indennita' di  quiescenza  e
di previdenza maturate nell'anno;
    c)   dei   premi  pagati  alle  compagnie  di  assicurazione  che
sostituiscono in tutto o in parte le quote di  cui  alla  lettera  b)
maturate nell'anno.
    5.  Per  la  variabile "Spese per i collaboratori" si tiene conto
dell'ammontare dei compensi corrisposti nel  periodo  di  imposta  ai
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e   delle   quote  di
accantonamento per indennita' di  fine  rapporto  maturate  nell'anno
relative a tali collaboratori.
    6.   Per   la   variabile  "Compensi  a  terzi"  si  tiene  conto
dell'ammontare dei compensi corrisposti a terzi nel periodo d'imposta
per prestazioni professionali o  di  servizi  direttamente  afferenti
all'attivita' artistica o professionale del contribuente.
    7.  Ai fini della determinazione della variabile "Quote spettanti
agli  associati  con   occupazione   prevalente"   si   tiene   conto
dell'ammontare  delle  quote di reddito attribuite agli associati con
occupazione prevalente  delle  associazioni  costituite  tra  persone
fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e ai
soci  con  occupazione  prevalente delle societa' semplici costituite
tra persone  fisiche  che  conseguono  redditi  di  lavoro  autonomo,
diminuito  di  un  importo pari a tale ammontare diviso per il numero
dei  predetti  associati   o   soci.   Tali   quote   vanno   assunte
nell'ammontare   risultante   dalle   dichiarazioni   presentate  dai
contribuenti senza tener conto dell'adeguamento ai parametri.
    8. Per la variabile "Quote di ammortamento", che rileva  ai  soli
fini della attribuzione del contribuente ai gruppi omogenei, si tiene
conto  dell'ammontare  delle quote di ammortamento del costo dei beni
strumentali  ammortizzabili,  delle  spese  per  l'acquisto  di  beni
strumentali  di  costo unitario non superiore ad un milione di lire e
dei canoni di locazione finanziaria  relativi  ai  predetti  beni  al
netto  degli  oneri finanziari, determinati ai sensi dell'art. 50 del
testo unico delle imposte sui redditi.
    9.  Ai  fini  della  determinazione  della  voce   "Consumi"   va
considerato  l'ammontare  delle  spese  sostenute  nell'anno  per:  i
servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi  di  energia
elettrica,   i   carburanti,   lubrificanti   e   simili   utilizzati
esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
    10. Ai fini della determinazione  della  voce  "Altre  spese"  va
considerato  l'ammontare delle spese deducibili, escluse quelle rela-
tive  agli  immobili,  diverse  da  quelle    menzionate  nei   commi
precedenti e dai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio,
compreso  l'importo  pari  alla rendita catastale di cui all'art. 50,
comma 2, quarto periodo, e comma 3, secondo periodo, del testo  unico
delle imposte sui redditi e dagli interessi passivi.