Art. 6. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base dei parametri sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo, e i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o della professione, l'ammontare dei ricavi o dei compensi di cui al comma precedente e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui agli articoli 4 e 5 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.